CHI DEVE PAGARE IL RISARCIMENTO DANNI AL POPOLO UCRAINO?

Il Popolo Ucraino ha il diritto di essere risarcito

“COERCIZIONE POLITICA E RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE”  dell’Inghilterra , degli Stati Uniti e  UE,  nei confronti dell’Ucraina.

Sto reagendo alle rivendicazioni rilanciate dal Presidente Trump nei confronti dell’Ucraina, dalla quale pretende il pagamento del supporto economico e militare fornito.

Trovo la richiesta veramente infame.

Io ritengo che dopo la disfatta dell’Ucraina, i soldi per la sua ricostruzione debbano essere richiesti ai fomentatori e sostenitori del conflitto; questo è il minimo che si possa fare per risarcire il Popolo Ucraino, unica vittima della narrativa politica imposta dal  suo governo  e dagli Stati sostenitori del conflitto.

Tutti sappiamo che la guerra in Ucraina è stata pianificata dagli Stati Uniti in combutta con l’Inghilterra ed il sostegno  della UE.

Trump si chiama fuori declinando ogni responsabilità da questa guerra che lui dice:” non avrebbe mai fatto”. Beato chi ci crede; diciamo che non è andata come si aspettavano e ora gli SU cercano di defilarsi da ogni responsabilità  arrivando perfino a chiedere i soldi all’Ucraina per il supporto fornito.  Non ci stanno ad aver perso la guerra e ed essere rimasti con un pugno di mosche in mano, vogliono a tutti i costi recuperare i soldi investiti e quindi obbligano l’Ucraina a cedere alcuni giacimenti minerari di particolare interesse. È il massimo della sfacciataggine, non nei confronti del governo Ucraino  succube/complice, ma del Popolo vittima.

Mi sono posto il problema del risarcimento richiesto all’Ucraina e ho voluto analizzare la liceità di tale richiesta assurda, ho consultato alcuni testi e con l’aiuto di banche dati specifiche ho cercato di identificare chi veramente può essere considerato debitore nei confronti del Popolo Ucraino.

Ho capito che  ci troviamo  di fronte ad una forma di responsabilità internazionale: quella derivante dall’intervento coercitivo dell’Inghilterra, SU e UE, volto ad impedire l’attuazione dell’accordo di pace raggiunto a Istanbul,  tra Ucraina e Russia che,  dopo l’invasione armata da parte di quest’ultima, le parti avevano individuato una soluzione diplomatica idonea a scongiurare la guerra; qui si inserisce l’azione personale diretta del primo ministro inglese Jonson — consistente nell’imporre il rifiuto dell’accordo e la prosecuzione del conflitto, promettendo supporto militare,  un vero atto di illecito internazionale.

L’analisi seguente si concentra sui principi di non-intervento, buona fede e responsabilità per assistenza o incoraggiamento ai sensi degli ARSIWA.( Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts).

  1. Introduzione

Il diritto internazionale contemporaneo è tradizionalmente orientato a individuare la responsabilità dello Stato che inizia un conflitto armato.  Meno attenzione è stata dedicata a una questione altrettanto rilevante: la responsabilità di chi impedisce consapevolmente che un conflitto si arresti, pur in presenza di una soluzione diplomatica concreta e immediatamente praticabile.

Questo contributo si propone di colmare tale lacuna, interrogandosi sulla qualificazione giuridica dell’intervento del così detto “Occidente Collettivo” che, attraverso pressioni politiche e promesse di sostegno militare, ha indotto l’Ucraina a rinunciare ad un accordo di pace già raggiunto e optare per la guerra.

  1. Il contesto giuridico: dall’aggressione alla possibilità di pace

Sappiamo che la Russia ha effettuato un’invasione armata ai danni dell’Ucraina. Tale atto costituisce una violazione evidente dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite e configura un illecito internazionale imputabile allo Stato aggressore.

Tuttavia, sarebbe opportuno analizzare che non è l’invasione in sé, bensì ciò che avviene immediatamente dopo: Ucraina e Russia addivengono ad un accordo diplomatico idoneo a evitare l’escalation militare e riportare la controversia nell’alveo della diplomazia.

Da questo momento, la guerra non è più una conseguenza necessaria dell’aggressione iniziale, ma una possibilità evitabile.

In termini giuridici, la conclusione di un accordo di questo tipo modifica il contesto normativo: la prosecuzione delle ostilità non può più essere giustificata come risposta inevitabile all’uso della forza iniziale.

  1. L’intervento dell’Inghilterra, SU , UE e la questione della coercizione

In tale contesto interviene il cosi detto “Occidente Collettivo”,  non direttamente coinvolto nel conflitto originario. L’intervento assume una forma particolarmente incisiva: il Primo Ministro Jonson, figura apicale del Governo Inglese, convoca il Presidente dell’Ucraina e gli impone il rifiuto dell’accordo appena raggiunto, sollecitando la prosecuzione della  guerra  garantendo, in cambio, supporto militare e tecnico, esplicitato anche da parte di altri esponenti nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero,  i presidenti e primi ministri  degli Stati facenti parte della NATO e non.

La rilevanza giuridica di questa condotta è duplice.

Da un lato, l’attribuzione a tutti gli Stati che sostengono la guerra è immediata, ai sensi dell’art. 4 degli Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA).

Dall’altro, l’intervento non può essere qualificato come mera influenza politica: esso incide in modo determinante su una decisione sovrana fondamentale, ossia la scelta tra pace e guerra.

Secondo la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (in particolare nel caso Nicaragua v. United States), il principio di non-intervento vieta non solo l’uso della forza, ma anche le forme di coercizione politica che privano uno Stato della libertà di determinare autonomamente le proprie scelte essenziali.

  1. Assistenza e incoraggiamento alla prosecuzione dell’illecito

La condotta dell’Inghilterra, SU e UE può inoltre essere esaminata alla luce dell’art. 16 ARSIWA, che disciplina la responsabilità dello Stato che assiste o incoraggia un altro Stato nel compimento di un illecito internazionale.

Nel nostro caso:

  • l’assistenza è costituita dalla promessa e dalla fornitura di armi e supporto tecnico;
  • la consapevolezza risulta dalla piena conoscenza dell’esistenza di un accordo di pace e delle conseguenze della sua rottura;
  • il nesso causale è rafforzato dal fatto che, in assenza dell’intervento  Inglese l’accordo avrebbe verosimilmente evitato la guerra.

Non è necessario dimostrare che SU, Inghilterra e UE abbiano esercitato un controllo diretto sulle operazioni militari: è sufficiente che il loro contributo sia stato determinante nel rendere possibile o inevitabile la prosecuzione del conflitto.

  1. La violazione del principio di buona fede

Un ulteriore profilo di illiceità emerge sotto il principio di buona fede, cardine dei rapporti internazionali. Sabotare deliberatamente un accordo di pace valido ed efficace, mediante pressioni politiche e informazioni distorsive, contrasta con l’obbligo di lealtà e correttezza che grava sugli Stati nei rapporti reciproci.

In questo senso, l’intervento degli SU, Inghilterra e UE non si limita a sostenere uno Stato alleato, ma interferisce attivamente nel processo di composizione pacifica di una controversia internazionale, minandone le fondamenta.

  1. L’illecito dell’impedimento della pace

Il nodo concettuale più rilevante consiste nel riconoscere che il diritto internazionale non tutela soltanto la pace come valore astratto, ma anche i processi concreti diretti a realizzarla. Quando una soluzione pacifica è disponibile e condivisa dalle parti direttamente coinvolte, impedirne l’attuazione equivale, sul piano sostanziale, a prolungare l’uso illecito della forza.

Ne deriva che la responsabilità internazionale non può essere limitata a chi ha dato avvio al conflitto, ma può estendersi a chi, con condotta autonoma e consapevole, ne ha reso impossibile la cessazione.

  1. Conclusione

L’analisi svolta conduce a una conclusione netta: l’intervento coercitivo di SU, Inghilterra e UE volto a impedire l’esecuzione di un accordo di pace e  indurre la prosecuzione di un conflitto armato può configurare un atto illecito internazionale autonomo, fondato sulla violazione del principio di non-intervento, del dovere di buona fede e sulle regole della responsabilità per assistenza o incoraggiamento.

Riconoscere questa forma di responsabilità significa colmare una lacuna del diritto internazionale e affermare un principio essenziale: chi rende inevitabile una guerra evitabile non è un semplice spettatore, ma un co-responsabile del conflitto stesso.

Quindi gli SU, Inghilterra e UE debbono pagare il prezzo della loro follia guerrafondaia e dal momento che anche i popoli di queste nazioni sono state vittime di manipolazioni  mediatiche e inganni politici, non dovranno essere le tasse dei contribuenti a pagare il debito, quest’ultimo  dovrà essere pagato da  coloro che in piena autonomia e senza nessun mandato popolare, sono stati artefici e sostenitori di questa tragedia che come altre passate e presenti disonorano l’intera umanità.

Solo il Popolo Ucraino ha diritto ad un risarcimento (mai sufficiente a pagare anche il prezzo delle perdite umane).

E’ il caso di porre fine a questo modo di manipolare il diritto internazionale da parte di governi e organizzazioni militari, i cui obiettivi sono completamente diversi dal desiderio dei popoli che cercano nella loro unione la pace, la tolleranza ed il rispetto della propria individualità, coscienza e libero arbitrio.

Mi aspetto che qualche organo competente si appresti quanto prima ad istituire un “Tribunale di Norimberga 3” per portare a giudizio tutti coloro che hanno avuto un ruolo politico e mediatico nel favorire questa particolare tragedia.